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Cosa bisogna sapere sul piano legale e fiscale per investire in progetti di sponsorizzazione culturale

Cosa bisogna sapere sul piano legale e fiscale per investire in progetti di sponsorizzazione culturale

Cosa sono le sponsorizzazione culturali

La definizione di sponsorizzazione di beni culturali è contenuta nell’art. 120, co. 1, D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cd. Codice dei beni culturali, che definisce tale “ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante”.
 
La norma specifica inoltre le modalità in cui avviene la sponsorizzazione, ovvero “attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare”, e rinvia ai singoli contratti di sponsorizzazione per la definizione delle modalità di erogazione del contributo e delle forme di controllo da parte del soggetto erogante per la realizzazione dell’iniziativa.
La disciplina legislativa è integrata dalle linee guida contenute nel Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 19 dicembre 2012, n. 67128. L’allegato 1 di tale decreto, dopo aver illustrato la nozione di sponsorizzazione e le varie tipologie in cui la stessa può articolarsi (tecnica, pura e mista), illustra anche le differenze fra sponsorizzazione e altre figure apparentemente assimilabili, come il  mecenatismo e il project financing.
 
 

La procedura per la selezione dello sponsor

Ai contratti di sponsorizzazione, come previsto dall’art. 26 D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), si applicano i principi del Trattato istitutivo della Comunità europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. La norma rinvia alla disciplina prevista dall’art. 199-bis per la procedura di scelta dello sponsor.

L’allegato II del D.M. 19 dicembre 2012 detta le linee guida in relazione alla scelta della tipologia di selezione, le modalità per la costruzione della procedura di gara per l’individuazione dello sponsor e disciplina l’ipotesi di esito negativo della procedura di selezione, prevedendo il ricorso alla negoziazione diretta. Tale allegato inoltre coordina le disposizioni sopra richiamate del Codice dei contratti pubblici con le norme del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
 
 

Aspetti fiscali di rilievo

La principale questione di carattere fiscale riguarda la classificazione delle spese di sponsorizzazione come “spese di pubblicità e propaganda” oppure come “spese di rappresentanza”, stante la differenza che da tale classificazione discende in merito alle modalità di deducibilità.
Infatti, come previsto dal secondo comma dell’art. 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (doc. 6), “le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa”.