Caratteristiche del contratto di sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, oneroso, a prestazioni corrispettive – ossia che prevede prestazioni a carico di entrambe le parti - stipulato tra due parti:
- lo sponsor (generalmente un’impresa) che si obbliga ad una prestazione pecuniaria, ovvero ad assumere in proprio la realizzazione di lavori, servizi o forniture a favore dello sponsee.
- lo sponsee che, nell’ambito di iniziative destinate al pubblico, si obbliga in contropartita a fornire prestazioni di veicolazione del nome, del marchio, dell’immagine, di prodotti o servizi dello sponsor;
L’inquadramento della sponsorizzazione tra i contratti innominati è confermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 13 dicembre 1999, n. 13931; Cons. Stato 4 dicembre 2001, n. 6073).
La causa del contratto di sponsorizzazione è il fine di pubblicità. Caratteristica della sponsorizzazione è l’abbinamento dell’immagine dello sponsor all’evento sponsorizzato (in ipotesi, restauro di un monumento). Per questo motivo il contratto di sponsorizzazione di beni culturali si differenzia dal contratto che abbia ad oggetto la semplice diffusione di un messaggio pubblicitario attraverso quel bene (si pensi, ad esempio, ai cartelloni pubblicitari collocati su un’impalcatura funzionale al restauro di un monumento).
Tipologie di sponsorizzazione e disciplina applicabile.
L’amministrazione pubblica può stipulare tre diversi tipi di contratti di sponsorizzazione:
- sponsorizzazione tecnica: tutto l’intervento, o parte di esso, viene progettato e realizzato a cura dello sponsor; le prestazioni possono consistere sia nei lavori, sia in servizi e forniture strumentali ai primi;
- sponsorizzazione pura, o finanziaria: lo sponsor finanzia, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento in capo all’amministrazione derivanti dall’appalto;
- sponsorizzazione mista: è una combinazione delle prime due in cui lo sponsor può, ad esempio, curare la sola progettazione ed erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.
Le tre diverse tipologie sono soggette a una diversa disciplina:
a) la sponsorizzazione tecnica è soggetta ai principi generali dettati dagli artt. 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici e alla procedura di scelta dello sponsor disciplinata dall’art. 199-bis di tale Codice. I contratti di sponsorizzazione tecnica sono quindi soggetti:
- alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori (capacità tecnica e professionale per i primi; possesso attestazione SOA per i secondi);
- al controllo e alle prescrizioni impartite dall’amministrazione aggiudicatrice per quanto attiene alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto;
- le sponsorizzazioni di valore superiore ai 40.000 sono inoltre soggette ad apposita disciplina per la scelta dello sponsor, che deve avvenire a conclusione di una procedura di gara e secondo le modalità dettate dall’art. 199-bis Codice contratti pubblici (v. anche più avanti, “La procedura per la selezione dello sponsor”). Le sponsorizzazioni di valore inferiore ai 40.000 euro possono essere stipulate senza alcuna formalità amministrativa. Se lo sponsor è soggetto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (ovvero un’altra amministrazione aggiudicatrice) la sponsorizzazione può essere affidata mediante trattativa privata.
Occorre peraltro tener presente che la sponsorizzazione tecnica di beni e/o servizi non strumentali alla realizzazione di lavori (ad es., il semplice allestimento di una mostra) sarà soggetta unicamente alle disposizioni dell’art. 26 Cod. c.p., e non alla procedura di cui all’art. 199-bis Cod. contratti pubblici;
b) la sponsorizzazione pura è ugualmente soggetta alla procedura prevista dall’art. 199-bis Codice contratti pubblici per la scelta dello sponsor, ma solo nel caso in cui si tratti di sponsorizzazione di valore superiore ai 40.000 euro;
c) nel caso di sponsorizzazione mista dovrà applicarsi, per ciascuna parte, il regime proprio della sponsorizzazione tecnica o pura.
Le sponsorizzazioni di valore inferiore ai 40.000 euro, di qualunque tipologia, sono soggette unicamente ai principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’azione pubblica. Si reputa che tali obblighi siano assolti con la pubblicazione, sul sito web dell’amministrazione, una scheda dell’intervento da finanziare. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni tecniche è sempre richiesta la presenza dei requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
Ipotesi particolari di sponsorizzazione e distinzione con figure affini.
Sponsorizzazioni e erogazioni liberali
La sponsorizzazione, come si è detto, è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive. Questo elemento la distingue rispetto alle ipotesi di erogazioni liberali (mecenatismo, patrocinio, patronage), nelle quali non esiste a carico dello sponsee alcun obbligo di promozione del nome o del marchio dello sponsor. L’esistenza di tale obbligo di promozione a carico dello sponsee costituisce il corrispettivo degli obblighi assunti dallo sponsor.
Pertanto, se la promozione del nome, dell’immagine o dei prodotti e/o servizi dello sponsor è oggetto di preciso obbligo giuridico a carico dello sponsee si avrà sponsorizzazione. Se l’erogazione è invece sorretta da spirito di liberalità e non è accompagnata da alcun obbligo a carico dello sponsee si avrà mecenatismo, anche se il finanziatore beneficia comunque di un ritorno di immagine.
Sponsorizzazioni e rapporti di paternariato con i soggetti del terzo settore
Analogo al mecenatismo è l’accordo culturale di valorizzazione tra un privato finanziatore e la P.A., avente ad oggetto un più ampio programma di partnership pubblico-privato (di tipo contrattuale e non istituzionale) riferito al restauro di un bene o di un complesso di beni, comprendente anche attività culturali di vario genere. Anche questi accordi sono riferibili al mecenatismo, e quindi non sarà applicabile la disciplina dell’art. 199-bis Codice contratti pubblici, con la conseguente legittimità della negoziazione diretta e della trattativa privata.
Sponsorizzazioni e adozione di monumento
Con l’espressione “adozione di un monumento” non si individua una particolare figura giuridica, ma una serie di situazioni caratterizzate dal fatto che l’apporto del soggetto erogante è finalizzato a sopperire a una o più specifiche necessità di tutela o valorizzazione di un bene culturale, in modo da comportare di fatto l’assunzione della cura del monumento. Con tale espressione si designano situazioni che andranno ricondotte nello schema del mecenatismo o della sponsorizzazione, a seconda della presenza o meno, a carico dell’ente pubblico responsabile del bene culturale, di obblighi di promozione dello sponsor.
Sponsorizzazione e project financing
Nel project financing il rapporto economico è più complesso rispetto alla sponsorizzazione, poiché il soggetto promotore/finanziatore non solo si occupa della realizzazione, ma anche della gestione dell’opera pubblica e ottiene la remunerazione del capitale investito attraverso lo schema della concessione e di gestione. A tali fattispecie quindi si applicheranno norme peculiari, anche per quanto riguarda le procedure di affidamento (disciplinate dall’art. 153 Cod. contratti pubblici).
Sponsorizzazione e concessione di spazi pubblicitari
Nella prassi è molto frequente l’ipotesi in cui la P.A. finanzi gli interventi conservativi mediante l’apposizione di manifesti sui ponteggi installati per l’esecuzione dei lavori.
In questi casi però non si avrà sponsorizzazione, caratterizzata dall’effetto promozionale consistente dall’associazione del marchio o dell’immagine con il bene culturale. Gli acquirenti di spazi infatti, più che l’associazione con il bene culturale, sfruttano il luogo di collocazione del cartellone pubblicitario (spesso in una zona centrale o comunque frequentata), come nelle ordinarie concessioni di spazi pubblicitari. Anche nell’ipotesi in cui la P.A. si rivolge ad un’impresa di pubblicità, questa trarrà il corrispettivo dalla cessione dello spazio a terzi, e non dal ritorno promozionale dell’associazione della propria immagine.
Sponsorizzazioni ed eventi espositivi presso istituti e luoghi di cultura
Il rapporto tra P.A. e privato che a vario titolo contribuisce alla realizzazione di un’esposizione presso un istituto o luogo di cultura può in alcuni casi qualificarsi come sponsorizzazione.
La realizzazione di mostre può avvenire:
a) direttamente a cura dell’amministrazione, secondo quando previsto dall’artt. 115, co. 1 e 2, Codice dei beni culturali. In questo caso, l’amministrazione potrà senz’altro concludere contratti di sponsorizzazione con privati, secondo la procedura ordinaria;
b) mediante l’affidamento delle attività di valorizzazione a terzi, attraverso procedure di evidenza pubblica, come previsto dall’art. 115, co. 3, Codice dei beni culturali: in questo caso sarà il concessionario a potersi avvalere di sponsor, nei casi e nei modi preventivamente determinati dall’amministrazione;
c) infine, l’organizzazione di una mostra può non rientrare tra le attività di valorizzazione preordinate dalla P.A., ma può proposta e realizzata da un soggetto terzo, che chieda una concessione di uso individuale dei beni culturali interessati, ai sensi dell’art. 106 Codice dei beni culturali. In questo caso, l’intervento del soggetto terzo non è qualificabile come sponsorizzazione, pur essendo inquadrabile tra le figure affini. L’amministrazione quindi non potrà limitarsi ad un vaglio di compatibilità dell’iniziativa con le esigenze di tutela e decoro del bene, ma dovrà assicurarne la rispondenza alle esigenze di valorizzazione del bene.
Testi normativi:
- Allegato A, parte I, al d.m. 19 dicembre 2012, n. 67128;
- art. 120 Codice dei beni culturali (D. lgs. n. 42/2004);
- art. 26 Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 163/2006);
- art. 27 Codice dei contratti pubblici;
- art. 199-bis Codice dei contratti pubblici;
- art. 153 Codice contratti pubblici;
- art. 115 Codice dei beni culturali