La procedura per la selezione dello sponsor

Il principio di programmazione
Le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi relativi a beni culturali devono indicare nel programma triennale dei lavori (previsto dall’art. 128 Codice contratti pubblici), in un apposito allegato, i lavori, servizi e forniture degli interventi per cui intendono ricercare sponsor, siano sponsorizzazioni pure, tecniche o miste. Questo permette di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Inoltre, con particolare riferimento alla sponsorizzazione, permette di superare l’approccio episodico a tale forma di finanziamento e di pianificare il coordinamento tra la disponibilità pubblica e l’apporto privato, oltre a prestare idonea pubblicità ai progetti. Al fine dell’inserimento l’amministrazione competente deve redigere un progetto preliminare o studio di fattibilità, anche semplificato.
In tale allegato – che può essere aggiornato dall’amministrazione in ogni momento - possono essere inseriti anche gli interventi per cui siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione, per essere oggetto della procedura ordinaria di assegnazione.

Lo studio di fattibilità necessario per l’indizione della procedura.
Lo studio preliminare di fattibilità che l’amministrazione interessata deve redigere è disciplinato dall’art. 14 D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici). Esso si compone di una relazione illustrativa contenente:

  1. le caratteristiche dei lavori da realizzare;
  2. l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzata;
  3. la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di paternariato pubblico – privato;
  4. l’analisi dello stato di fatto;
  5. la descrizione dei requisiti dell’opera, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, e la verifica dei vincoli eventualmente presenti.

La possibilità del ricorso allo studio di fattibilità semplificato permette che la P.A. possa limitarsi ad una sintetica relazione in ordine ai profili di cui alle numeri 1), 4) ed 5).


La scelta di tipologia di sponsorizzazione e la necessità di definizione preventiva degli elementi essenziali della controprestazione.
L’amministrazione ha sempre l’obbligo di predeterminare il tipo di sponsorizzazione, e la scelta dipenderà dalla capacità dell’ente pubblico di gestire la procedura di gara e le successive fasi di esecuzione del contratto. Nel bando inoltre andrà specificato il tipo di controprestazione offerta allo sponsor, per rendere possibile ai candidati sponsor un apprezzamento informato e ragionato del valore economico della controprestazione, sin dall’avviso pubblico.
L’amministrazione dovrà poi stabilire ed indicare nel bando in quale fase della procedura avverrà la valutazione definitiva circa la compatibilità delle modalità d’uso del bene con le esigenze di tutela dell’immagine e del decoro dello stesso. Tale valutazione potrà avvenire sia nell’ambito della procedura di selezione dello sponsor, in cui i candidati dovranno anche illustrare le modalità in cui intendono promuovere la loro immagine, sia in un momento successivo, anche dopo l’aggiudicazione.

Ulteriori forme di pubblicità e sollecitazioni dell’offerta di sponsorizzazioni o di interventi di mecenatismo
L’amministrazione può inserire sul proprio sito internet le schede relative agli interventi per cui intende ricorrere al finanziamento privato, per sollecitare offerte, e ciò sia prima che dopo aver inserito gli interventi nella programmazione. L’amministrazione infatti può sempre stipulare contratti di mecenatismo per tali interventi, a meno che non sia pendente un bando per una sponsorizzazione.
Se a seguito della pubblicità pervengono proposte di mecenatismo, l’amministrazione potrà stipulare direttamente il contratto. In caso di proposte di sponsorizzazione potrà negoziare unicamente con l’offerente solo per contratti di valore pari o inferiore ai 40.000 euro. Al di fuori di tali ipotesi è necessario procedere all’eventuale integrazione dell’elenco di programmazione e alla pubblicazione del bando di gara.

L’intermediazione nella ricerca di mecenati, sponsor e nella vendita di spazi pubblicitari.
Nella prassi è frequente il ricorso da parte della P.A. ad intermediari per venire in contatto con potenziali sponsor. Si potranno avere distinte situazioni:

  • l’amministrazione stipula un contratto con un mediatore e successivamente stipula un contratto con lo sponsor individuato dallo stesso. In questo caso la scelta del mediatore dovrà essere selezionata con una procedura pubblica, in quanto appalto di servizi. Il conferimento dell’incarico al mediatore deve avvenire con riferimento ad uno specifico intervento o per un lasso di tempo limitato. La selezione del mediatore mediante gara esclude la necessità di ulteriori procedure di selezione dei contraenti da questo individuati;
  • un’impresa di pubblicità acquista in proprio le prestazioni offerte in favore dello sponsor riservandosi di cederle a terzi, previa valutazione di compatibilità delle prestazioni con le esigenze di tutela del bene; in questo caso si applicherà la procedura prevista dagli artt. 26, 27 e 199-bis Codice dei contratti pubblici;
  • può infine accadere che si instauri un rapporto trilaterale tra la P.A., un’impresa operante nella pubblicità e un’impresa di restauro; anche in questo caso la selezione andrà effettuata secondo la procedura prevista dagli artt. 26, 27 e 199-bis Codice contratti pubblici.

Requisiti dei partecipanti
La partecipazione alle procedure di evidenza pubblica richiede in via generale il possesso di una pluralità di requisiti: requisiti di ordine soggettivo–morale (art. 38 Cod. contratti pubblici); requisiti attinenti all’idoneità professionale (art. 39 stesso codice) e alla qualificazione per eseguire i lavori (art. 40 stesso codice). Apposite disposizioni sono riferite alla capacità economico-finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi (art. 41 stesso codice) e alla loro capacità tecnico-professionale (art. 42 stesso codice). Inoltre, per i soggetti esecutori dei lavori, sono richiesti specifici requisiti dall’art. 248 del Regolamento di esecuzione.
Tali requisiti sono applicabili a tutte le sponsorizzazione di beni culturali, non solo a quelle di valore superiore a 40.000 euro, ma anche a quelle di valore inferiore, che possono essere stipulate direttamente e senza necessità di gara pubblica.
Tali requisiti dovranno essere presenti anche nelle ipotesi di mecenatismo.

La procedura di selezione
La disciplina dell’art. 199-bis Cod. contratti pubblici è ampiamente derogatoria rispetto a quella degli appalti. Alla programmazione segue la pubblicazione di appositi bandi, con contenuti molto semplificati, anche se in caso di sponsorizzazione tecnica o mista il bando dovrà contenere i parametri e i criteri di valutazione delle offerte. Il meccanismo di selezione è improntato a criteri di semplicità e chiarezza, con la nomina di una commissione aggiudicatrice.
Prima di provvedere alla stipula del contratto l’amministrazione deve effettuare una serie di controlli, chiedendo all’aggiudicatario e al concorrente che lo segue di provare il possesso dei requisiti. Solo successivamente l’aggiudicazione diventerà definitiva.
Le procedure di selezione dello sponsor sono soggette alle prescrizioni in materia di pubblicità previste dalla legge n. 190/2012.

L’esito negativo della procedura selettiva e il ricorso alla negoziazione diretta
In caso di esito negativo della gara, si applicherà il comma 2 dell’art. 199-bis Cod. contratti pubblici, che permette alla P.A. di ricercare lo sponsor di propria iniziativa nei sei mesi successivi. Tale possibilità è subordinata alla condizione che rimangano ferme la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste con il bando di gara. Sono possibili modifiche che non toccano tali elementi essenziali: è quindi possibile che venga stipulata una sponsorizzazione mista, dopo un bando di sponsorizzazione pura, ma non sarà possibile stipulare una sponsorizzazione pura dopo una gara per una tecnic

Il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor mediante accollo del debito
L’art. 199-bis Cod. contratti pubblici, recependo una prassi già diffusa, ha stabilito che in caso di sponsorizzazione pura o mista il corrispettivo possa essere pagato dallo sponsor mediante accollo delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dei contratti di appalto stipulati dall’amministrazione. In questo caso il contratto di appalto assumerà una configurazione trilaterale, con la partecipazione dello sponsor che si obbliga nei confronti dell’appaltatore.
Tale possibilità permette di ovviare al complesso meccanismo della gestione economica di molti degli uffici del Ministero, privi di autonomia contabile.

 

Testi normativi:

  • Allegato A, parte II, al d.m. 19 dicembre 2012, n. 67128 (capitoli da II a IV);
  • art. 128 Codice contratti pubblici;
  • art. 14 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici).